Il commento di M. Scialdone sull’Ordinanza del Tribunale di Modena nel caso Canichepassione

Anche il collega Marco Scialdone ha scritto un breve commento sull’Ordinanza del Tribunale di Modena nella causa Canichepassione c. Aliprandi; e ha messo in luce alcune stranezze della decisione del giudice relative all’applicazione dei principi del Digital Services Act.
Il post originale sul suo profilo Linkedin è in lingua inglese; riporto qui una traduzione in italiano (ovviamente con il benestare dell’autore, che ringrazio sentitamente per il contributo).

Un recente provvedimento di un tribunale italiano (Tribunale di Modena, 9 marzo 2026), ottenuto da Simone Aliprandi, sembra essere piuttosto interessante per l’intersezione tra l’intervento giudiziario e la responsabilità degli intermediari online. Il tribunale sembra suggerire (o almeno implicare) che una notifica formale preventiva alla piattaforma sia un prerequisito necessario o una condizione preliminare per richiedere un’ingiunzione giudiziaria per la rimozione di contenuti illeciti.
Questa interpretazione è sorprendente, poiché sembra invertire la logica fondamentale stabilita dal Digital Services Act (DSA), in particolare per quanto riguarda i meccanismi di responsabilità e di “effettiva conoscenza” (actual knowledge). Ai sensi dell’Articolo 6 del DSA, un fornitore di servizi di hosting non è responsabile per le informazioni memorizzate a condizione che non abbia effettiva conoscenza di attività o contenuti illegali. È fondamentale notare che un ordine giudiziario può fungere di per sé da strumento definitivo per stabilire tale conoscenza. Una volta che un ordine del tribunale viene notificato a una piattaforma, fornisce l’esatta certezza legale necessaria per far scattare l’obbligo del fornitore di agire tempestivamente per rimuovere o disabilitare l’accesso al contenuto in violazione.
Stabilendo che la segnalazione interna preventiva è un requisito procedurale per l’azione legale, si rischia di creare una barriera extra-giudiziale al diritto a un ricorso effettivo. Un tale cambiamento porterebbe a delegare la valutazione preliminare della legalità ai sistemi privati di moderazione della piattaforma piuttosto che all’autorità giudiziaria, che rimane l’unica autorità competente per bilanciare i diritti fondamentali in casi complessi di diffamazione o violazione della privacy. Questo approccio non solo complica il percorso verso la tutela giurisdizionale, ma sembra anche ignorare il fatto che lo scopo stesso di un ordine del tribunale è quello di far passare una piattaforma da uno stato di “neutralità” a uno di “effettiva conoscenza” e successiva responsabilità.
Se confermati da altri tribunali, tali requisiti procedurali minerebbero inavvertitamente il quadro armonizzato del DSA, potendo ritardare la giustizia in un ambiente digitale dove la tempistica è cruciale.

CC BY SA

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