Anche il collega Marco Scialdone ha scritto un breve commento sull’Ordinanza del Tribunale di Modena nella causa Canichepassione c. Aliprandi; e ha messo in luce alcune stranezze della decisione del giudice relative all’applicazione dei principi del Digital Services Act.
Il post originale sul suo profilo Linkedin è in lingua inglese; riporto qui una traduzione in italiano (ovviamente con il benestare dell’autore, che ringrazio sentitamente per il contributo).

Un recente provvedimento di un tribunale italiano (Tribunale di Modena, 9 marzo 2026), ottenuto da Simone Aliprandi, sembra essere piuttosto interessante per l’intersezione tra l’intervento giudiziario e la responsabilità degli intermediari online. Il tribunale sembra suggerire (o almeno implicare) che una notifica formale preventiva alla piattaforma sia un prerequisito necessario o una condizione preliminare per richiedere un’ingiunzione giudiziaria per la rimozione di contenuti illeciti.
Questa interpretazione è sorprendente, poiché sembra invertire la logica fondamentale stabilita dal Digital Services Act (DSA), in particolare per quanto riguarda i meccanismi di responsabilità e di “effettiva conoscenza” (actual knowledge). Ai sensi dell’Articolo 6 del DSA, un fornitore di servizi di hosting non è responsabile per le informazioni memorizzate a condizione che non abbia effettiva conoscenza di attività o contenuti illegali. È fondamentale notare che un ordine giudiziario può fungere di per sé da strumento definitivo per stabilire tale conoscenza. Una volta che un ordine del tribunale viene notificato a una piattaforma, fornisce l’esatta certezza legale necessaria per far scattare l’obbligo del fornitore di agire tempestivamente per rimuovere o disabilitare l’accesso al contenuto in violazione.
Stabilendo che la segnalazione interna preventiva è un requisito procedurale per l’azione legale, si rischia di creare una barriera extra-giudiziale al diritto a un ricorso effettivo. Un tale cambiamento porterebbe a delegare la valutazione preliminare della legalità ai sistemi privati di moderazione della piattaforma piuttosto che all’autorità giudiziaria, che rimane l’unica autorità competente per bilanciare i diritti fondamentali in casi complessi di diffamazione o violazione della privacy. Questo approccio non solo complica il percorso verso la tutela giurisdizionale, ma sembra anche ignorare il fatto che lo scopo stesso di un ordine del tribunale è quello di far passare una piattaforma da uno stato di “neutralità” a uno di “effettiva conoscenza” e successiva responsabilità.
Se confermati da altri tribunali, tali requisiti procedurali minerebbero inavvertitamente il quadro armonizzato del DSA, potendo ritardare la giustizia in un ambiente digitale dove la tempistica è cruciale.