La sentenza del Tribunale di Bologna sui marchi Apericane e Aperidog

Per completare il quadro relativo alla vicenda giudiziaria che mi ha visto coinvolto su iniziativa dell’azienda modenese Canichepassione, condivido il testo della sentenza n. 155 del 01/02/2023 (R.G. 7228/2019) del Tribunale delle Imprese di Bologna. Questa sentenza viene spesso citata dalla stessa Canichepassione come una grande vittoria (si veda l’apposita pagina “tutela marchi” del sito Apericane.store) e come una sorta di “monito” per tutti coloro che intendano utilizzare la parola APERICANE / APERIDOG o parole simili, anche in mera funzione descrittiva, o addirittura come semplice hashtag sui social media (approccio a mio avviso davvero assurdo; a tal proposito si veda l’articolo “La bizzarra trademark policy dell’azienda Canichepassione e la (non) tutela degli hashtag”).

Va innanzitutto chiarito che si tratta di una sentenza di primo grado che è passata in giudicato solo perché la parte convenuta/soccombente non ha voluto procedere all’impugnazione in Corte di Appello. Impugnazione che in questo caso sarebbe stata invece auspicabile, dato che a mio avviso sono molti i profili di questa sentenza che avrebbero suggerito di provare ad ottenere una decisione ben più favorevole in secondo grado. Ad esempio sarebbe stato opportuno sollevare puntuali rilievi in merito al basso livello di capacità distintiva di marchi costruiti con una semplice combinazione di parole (aperitivo + cane) e per di più fondati su neologismi già ampiamente entrati nell’uso comune (ci sono infatti diverse tracce di eventi e iniziative che riportano i termini “apericane”, “aperidog” e simili già qualche anno prima della registrazione del marchio effettuata da Canichepassione). Le convenute hanno in effetti utilizzato queste argomentazioni, eccependo che “il marchio APERICANE è un marchio debole, caratterizzato dall’accostamento di parole di uso comune, e puramente descrittivo, ovverosia volto a indicare e a contraddistinguere i prodotti che vengono venduti in occasione degli eventi organizzati da parte attrice.” Ciò nonostante, dalla mera lettura della sentenza (purtroppo non ho avuto accesso agli atti giudiziari, che sarebbero stati in effetti molto interessanti), la decisione del tribunale sembra invece essersi concentrata principalmente sul rischio di confusione tra i due marchi, lasciando in secondo piano il nodo cruciale della capacità distintiva.

Ad ogni modo, facciamo un passo indietro e capiamo meglio la vicenda giudiziaria che emerge dalla lettura di questa sentenza.

Nel maggio 2019 Canichepassione aveva chiamato in giudizio sia l’azienda Portamiconte Srl sia l’associazione no-profit Portamiconte lamentando la violazione da parte di queste ultime del marchio Apericane (registrato da Canichepassione) perché considerato troppo simile al marchio Aperidog (registrato successivamente da Portamiconte). Il giudice bolognese, nell’accogliere le doglianze dell’attrice, ha affermato che:

non può non ravvisarsi una forte somiglianza tra i marchi in conflitto, atteso che: entrambi i segni sono composti da identico prefisso “APERI-”, a cui segue il suffisso “CANE” per l’attrice e “DOG” per la convenuta, che altro non è che la corrispondente traduzione in lingua inglese del suffisso di parte attrice. […] è da ritenersi sussistente l’asserito/paventato rischio di confusione e/o di associazione tra i segni in conflitto, quale esito di una valutazione globale di confondibilità in concreto, avuto riguardo alla sostanziale identità per natura e per caratteristiche/finalità degli eventi che i due marchi in contrapposizione vanno ad identificare.

Come è prassi in cause di questo tipo, la sentenza si è poi occupata dei risvolti di concorrenza sleale ex art. 2598 Codice Civile normalmente connessi all’utilizzo di segni distintivi che creino nel pubblico un periocolo di confusione con quelli legittimamente registrati da un’azienda concorrente. In questo caso il Tribunale non ha riconosciuto che il danno da concorrenza sleale sia stato sufficiente provato da Canichepassione. Si legge a pagina 12 della sentenza:

ferma la risarcibilità del solo danno-conseguenza, è onere del danneggiato fornire la prova circa l’an ed il quantum delle due componenti del danno emergente e del lucro cessante. Nel caso che ci occupa, il danno lamentato dall’attrice risulta solo parzialmente provato. Per quanto riguarda il lucro cessante, la [titolare di Canichepassione] ha allegato che di aver subito una riduzione del fatturato relativo agli eventi e ai prodotti a marchio APERICANE a partire dal 2017, dopo che per gli anni 2014-2016 l’impresa aveva registrato una costante crescita, e che l’arresto repentino del 2017 era “incomprensibile” , tenuto conto della costante crescita della “pet-economy”. […] Le allegazioni dell’attrice non hanno adeguato riscontro e sono anzi in parte contraddette dalle produzioni documentali dell’attrice stessa.

Ed è proprio nell’ambito delle argomentazioni in merito al danno civile derivante dai comportamenti anticoncorrenziali delle convenute che emerge una delle parti più interessanti della sentenza: cioè quella che richiama i fatturati dell’azienda Canichepassione nel corso degli anni appena precedenti alla causa. Riportiamo questo screenshot estratto dalla sentenza.

Leggere questi numeri può disorientare chiunque sappia cosa significhi gestire un’attività commerciale e quindi conosca quali siano gli standard minimi che rendono sostenibile l’apertura e il mantenimento di un’impresa.

Invito comunque a leggere l’intera sentenza scaricandola dal link qui sotto. E invito chiunque abbia storie simili da raccontare a contattarmi tramite l’apposito form contatti. Da parte mia ci sarà sempre l’impegno a tenervi aggiornati su queste vicende; sono sicuro che ci saranno altri elementi interessanti da portare all’attenzione del pubblico e da commentare.

 

++ SCARICA LA SENTENZA APERICANE/APERIDOG ++

 

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