Riporto un estratto di un altro provvedimento assunto dal Garante Privacy contro un’azienda che ha fatto attività di marketing prelevando gli indirizzi email degli avvocati e inviando proposte commerciali senza consenso. Anche questo provvedimento è arrivato a fronte di un reclamo ex art. 77 GDPR da me presentato, che poi si è “intrecciato” con una simile segnalazione presentata da un altro avvocato, sempre contro la stessa azienda e sempre per comportamenti simili. L’azienda reclamata è tale Quick Gestione Crediti Srls con sede a Firenze.
Il Garante Privacy, pur ritenendo il comportamento una “violazione minore”, ha comunque accertato la violazione delle norme sulla data protection da parte di Quick Gestione Crediti, in particolare il trattamento dei dati di alcuni avvocati senza legittima base giuridica e il mancato riscontro alle richieste formulate dal Garante stesso in sede di istruttoria.
Pur non avendo impugnato il provvedimento, devo dire che ritengo la decisione del Garante troppo “morbida”: il comportamento della reclamata anche in sede di istruttoria è stato davvero inaccettabile. Essere un’azienda di piccole dimensioni non può essere una sorta di giustificazione “jolly” per ignorare le norme del GDPR (che – ricordiamolo – sono in vigore dal 2016, non da ieri) e per non rispondere alle comunicazioni di autorità amministrativa.
Ritegno anche inopportune le considerazioni del Garante in merito ad alcune circostanze emerse in sede di istruttoria che però non compaiono in questo estratto (ne discuterò in un apposito articolo quando avrò il tempo e le energie per argomentare). Di seguito potete comunque leggere le argomentazioni di diritto che hanno portato il Garante ad emettere il provvedimento e a formulare l’ammonimento. Trovate il testo integrale sul sito ufficiale dall’autorità come “Provvedimento n. 761 del 18 dicembre 2025“.
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[OMISSIS]
2. LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI
Con nota del 27 marzo 2025 (prot. n. 41317/25), che qui deve intendersi integralmente richiamata, è stato comunicato alla Società l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, per l’adozione di eventuali provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, riconoscendo in capo a questa la responsabilità per le seguenti violazioni:
- artt. 157 e 166, comma 2, del Codice, sanzionata dall’art. 83, par. 5 del Regolamento, per il mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante inviata con nota prot. 14130/25 del 4 febbraio 2025;
- art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento e art. 130, commi 1 e 2 del Codice, per il trattamento di dati personali effettuato in assenza di idonea base giuridica e finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali tramite email.
L’atto di avvio del procedimento – cui erano stati allegati il reclamo di Simone Aliprandi e la segnalazione di [ALTRO AVVOCATO] – risulta regolarmente notificato via pec il 27 marzo 2025 ma il titolare non ha fatto pervenire memorie difensive o richieste di audizione.
3. LE VALUTAZIONI DI ORDINE GIURIDICO DELL’AUTORITÀ
In base ai profili fattuali sopra evidenziati e alle affermazioni rese in sede istruttoria, di cui il dichiarante risponde ai sensi dell’art. 168 Codice, non avendo il titolare esercitato il diritto di difesa previsto dall’art. 166, comma 5 del Codice, si ritengono confermate le violazioni rilevate nell’atto di contestazione e si osserva quanto segue.
3.1 invio di comunicazioni promozionali indesiderate via email
Con riguardo all’istruttoria avviata su reclamo di Simone Aliprandi, la Società ha dichiarato di aver inviato una sola email (segnatamente, quella del 6 febbraio 2024) e di averlo fatto per mero errore di trascrizione dell’indirizzo asseritamente confuso con quello di un proprio iscritto.
Tali giustificazioni non sono sufficienti a rimuovere le presunte illiceità. Ciò in quanto i reclamanti hanno allegato un totale di 4 email inviate dalla Quick Gestione Crediti in un periodo compreso fra il 21 settembre 2023 e il 26 giugno 2024, due delle quali sono state inviate all’indirizzo [OMISSIS].
A ciò deve aggiungersi anche la segnalazione pervenuta dall’avv. [ALTRO AVVOCATO], trasmessa con email del 14 gennaio 2025 e diretta alla Società e al Garante per lamentare proprio la ricezione di diverse email promozionali anche dopo l’opposizione.
In tale contesto non pare possibile sostenere che si sia trattato di una sola email né tantomeno che questa sia stata inviata per errore sembrando più plausibile che la Società, come purtroppo spesso avviene nella conduzione di attività promozionali da parte di piccole realtà imprenditoriali, si sia avvalsa di dati estratti da pubblici registri (peraltro gli istanti svolgono tutti la professione di avvocato). Ad ogni buon conto, pur non essendo stata confermata tale circostanza, resta chiaramente non comprovata la presenza di un consenso dei tre interessati menzionati alla ricezione di messaggi promozionali via email, unico presupposto giuridico che avrebbe potuto rimuovere l’illiceità della condotta.
Si deve infatti ricordare che il quadro normativo vigente non consente in nessun caso l’invio di messaggi promozionali attraverso reti di comunicazione elettronica (come l’email) senza aver acquisito un preventivo consenso da parte degli interessati. L’unica eccezione ammessa dall’ordinamento è quella contemplata dall’art. 130, comma 4 del Codice, in base alla quale è consentito l’utilizzo dell’indirizzo email di soggetti già clienti per l’invio di comunicazioni promozionali aventi ad oggetto prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati.
Allo stesso tempo, non è consentito l’utilizzo di dati personali contenuti in banche dati o registri (come quelli degli ordini professionali) creati per finalità diverse da quella promozionale (cfr. ad esempio, in www.garanteprivacy.it, i provvedimenti del Garante del 16 settembre 2021, doc. web n. 9705632, provvedimento 17 maggio 2023, doc web n. 9899880; provvedimento 18 luglio 2023 doc web n. 9939507; provvedimento 11 gennaio 2023 doc web n.9861941, provvedimento del 4 luglio 2024, doc. web n. 10070284).
Ciò premesso, ne consegue che le email di Quick Gestione Crediti sono state inviate in assenza di una base giuridica idonea, non essendo stato documentato il rilascio di uno specifico consenso degli interessati.
[…]
In conclusione, la condotta descritta, pur integrando le richiamate violazioni, deve essere valutata in un più complessivo quadro che tenga in considerazione, da un lato, il singolo evento e, dall’altro, la potenziale portata del trattamento, stante anche l’assenza di precedenti procedimenti avviati a carico della società. Difatti, il caso oggetto di reclamo, in sé considerato e per come descritto, non presenta particolare rilevanza sotto il profilo del danno all’interessato, essendosi verificato l’invio di due email a distanza di mesi (21 settembre 2023 e 6 febbraio 2024 a Simone Aliprandi; 15 aprile 2024 e 26 giugno 2024 a [ALTRO AVVOCATO]) e dal momento che non risulta siano pervenute altre comunicazioni ai reclamanti dopo aver formulato l’opposizione al titolare.
Invece, in via più generale e con riguardo alla potenziale portata della condotta, tenuto conto anche di quanto segnalato – seppure in via generica – dall’avv. XX, la presente pronuncia si rende necessaria per chiarire, ancora una volta, gli obblighi giuridici sottesi alla realizzazione di campagne promozionali con mezzi di comunicazione elettronica (nel caso di specie, email) che il titolare è tenuto ad osservare in caso di future attività promozionali condotte con modalità analoghe a quella oggetto di reclamo.
Per tali ragioni, si ritiene di poter soprassedere dall’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e si ritiene che la misura dell’ammonimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, possa in tale fase assolvere una funzione correttiva proporzionata e compatibile con la natura di microimpresa e con i risultati economici del titolare.
Resta inteso che le violazioni qui rilevate saranno oggetto di annotazione nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento, e pertanto l’Autorità potrà tenerne conto nel caso in cui la condotta fosse nuovamente oggetto di reclamo da parte di altri interessati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 83, par. 2, lett. e) del Regolamento.
3.2 mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante
Con nota prot. 14130/25 del 4 febbraio 2025, l’Ufficio ha formulato nei confronti di Quick Gestione Crediti una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice in riferimento al reclamo presentato da Simone Aliprandi. Nella nota era espressamente indicato che “in caso di inottemperanza alla presente richiesta dovrà essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli artt. 166 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 83, par. 5, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679”.
Nonostante la regolare notifica via pec, la richiesta è rimasta priva di riscontro e non sono pervenute memorie difensive al riguardo nonostante la specifica contestazione della violazione comunicata con l’atto di avvio del procedimento del 27 marzo 2025.
In via generale, il mancato riscontro a una richiesta di informazioni del Garante è da censurare e difatti costituisce una violazione di legge poiché comporta, di norma, l’impossibilità per l’Ufficio di completare le valutazioni in sede di istruttoria; tuttavia, nel caso di specie si deve osservare che la Società aveva di fatto fornito un riscontro in merito alla vicenda rispondendo alla richiesta inviata sulla base del reclamo di Simone Aliprandi […].
Per tali ragioni, sebbene si ravvisi la violazione dell’art. 157 del Codice, le circostanze descritte inducono a qualificare il caso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 del Regolamento e si ritiene di poter soprassedere dall’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Si ritiene, tuttavia che, relativamente al caso in esame, occorra ammonire il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, dal momento che la condotta è stata posta in essere in violazione delle citate norme.
In ragione di quanto disposto dall’art. 154-bis, comma 3 del Codice, si procede alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità (cfr. anche art. 37 del regolamento interno del Garante n. 1/2019).
Si rileva inoltre che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante, per l’annotazione delle violazioni qui rilevate nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecito il trattamento descritto nei termini di cui in motivazione effettuato da Quick Gestione Crediti s.r.l.s., con sede in Firenze, piazza di San Salvi 5/R, partita IVA n. 01902630472, di conseguenza, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, rivolge un ammonimento al titolare dal momento che le condotte in esame sono state poste in essere in violazione delle citate norme, in quanto:
1. in assenza di uno specifico consenso degli interessati al trattamento dei dati personali, sono stati veicolati messaggi promozionali tramite email;
2. non è stato fornito riscontro a una richiesta di informazioni del Garante.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati personali, o, in alternativa, al tribunale del luogo di residenza dell’interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori