Se vi ricordate, lo scorso marzo avevo annunciato (vedi articolo) di aver vinto una causa civile dopo essere stato chiamato in causa dall’azienda Canichepassione di Carpi, nota per una politica alquanto aggressiva nella tutela dei suoi marchi legati all’ambito cani, gatti e in generale prodotti per animali domestici: mi riferisco ai marchi Apericane, Aperigatto, Aperidog, Aperibau e simili. Si trattava di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. avviato dall’azienda nei miei confronti al fine fine di obbligarmi a rimuovere una serie di contenuti sul mio blog e sui miei canali social, in cui criticavo questa assurda politica di difesa di marchi; marchi che a mio avviso non hanno un sufficiente livello di capacità distintiva per poter assicurare un’esclusiva così netta come quella pretesa dalla loro titolare.
Buona parte dei miei contenuti prendeva spunto da due servizi della trasmissione TV “Striscia la notizia” che, grazie all’inviata Chiara Squaglia, si era occupata della vicenda dandole visibilità nazionale e mostrando al grande pubblico l’assurdità di certi comportamenti: trovate qui i video dei due servizi (SERVIZIO 1 | SERVIZIO 2). Ne avevano poi parlato delle TV locali (vedi) e alcuni articoli di cronaca tra cui uno su Repubblica.it. Nei vari servizi si raccontavano varie storie con protagoniste varie realtà dell’associazionismo e del volontariato a favore degli animali da compagnia che negli anni sono stati raggiunti da inopportune richieste di denaro da parte di Canichepassione.

Io, nella mia attività di divulgazione e informazione in materia di diritto della proprietà intellettuale, mi sono preso a cuore l’argomento e ho spiegato più nel dettaglio le questioni giuridiche sottostanti con vari articoli e video.
La titolare dell’azienda non ha affatto gradito questa mia attività di approfondimento e informazione, ritenendola addirittura diffamatoria e lesiva della reputazione della sua azienda (quale reputazione?). Consigliata da alcuni avvocati (sui quali ci sarebbero da fare interessanti commenti che mi riservo per il futuro), la Canichepassione non ha presentato denuncia-querela per diffamazione, probabilmente ben conscia dell’insussistenza dei presupposti giuridici per il reato di cui all’art. 595 codice penale; ha però presentato un ricorso cautelare in sede civile chiedendo appunto al Tribunale di Modena di obbligarmi alla rimozione dei post, alla pubblicazione di post di scuse e pubblica ammenda e soprattutto al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Modena lo scorso marzo ha emesso un’ordinanza che ha rigettato interamente le richieste dell’azienda e l’ha invece condannata a rifondermi interamente le spese processuali. Il messaggio lanciato dal Tribunale sembrava abbastanza chiaro; ciò nonostante la mia controparte, contro ogni buon senso (al limite del masochismo e della poca lucidità mentale) ha impugnato il provvedimento con reclamo al Tribunale in composizione collegiale.
Io mi sono dovuto difendere anche in questa seconda sede, con aggravio di tempo e risorse, sia per me che per il mio difensore Avv. Davide Biondini (che devo ringraziare per l’ottimo lavoro e per il supporto fornitomi).
Il provvedimento di secondo grado è arrivato questa mattina e non fa altro che confermare la correttezza della decisione di primo grado, aggiungendo una condanna a rifondermi anche le spese di questo giudizio. Purtroppo non è stata accolta la nostra richiesta di condanna per responsabilità aggravata per “lite temeraria” (art. 96 c.p.c.) che a mio avviso avrebbe ristabilito un minimo di giustizia e avrebbe restituito un minimo di sensatezza a tutta questa storia.
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Si legge nell’ordinanza:
Nella specie, come già rilevato dal Giudice di prime cure, deve ritenersi la sussistenza della verità e della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei fatti dalla pretesa natura diffamatoria; nella sua attività di avvocato e docente universitario in materia di proprietà intellettuale, il reclamato ha commentato e divulgato fatti reali e notori, quali l’esistenza dei marchi, il servizio televisivo andato in onda su “Striscia la notizia”, le segnalazioni alle piattaforme social. Le dichiarazioni rese dunque si inseriscono nel perimetro del legittimo esercizio del diritto di critica e rientrano nella attività di divulgazione giuridica svolta dal resistente in materia di diritto della proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e policy delle piattaforme digitali.
Nessun contenuto diffamatorio da parte mia, perché non ho fatto altro che riferire fatti realmente accaduti e commentare secondo il mio legittimo punto di vista critico.
Conto finale a carico di Canichepassione:
- € 2920 circa di spese legali versati a mio favore lo scorso marzo;
- € 4210 circa di spese legali da versare a mio favore nei prossimi giorni;
- qualche centinaia di euro per le spese vive di avviamento dei processi (contributi unificati e marche da bollo);
- le parcelle del suo avvocato che dovrebbero ammontare ad ulteriori 6mila/7mila euro (ma mi auguro anche di più).
In sostanza, tutta questa patetica pantomima alla signora dev’essere costata approssimativamente QUINDICIMILA EURO (€ 15.000), euro più euro meno; senza considerare il tempo e l’impegno fatti sprecare dai giudici e ai cancellieri del Tribunale di Modena. A me ovviamente non verrà in tasca neanche un tollino di tutto questo “conto”, perché giustamente tutta la somma andrà a coprire la parcella del collega che mi ha assistito.
Restiamo comunque in trepidante attesa di un ricorso in Cassazione che potrebbe portare il conto finale a carico della signora a trentamila euro. Non credo sia così temeraria… Anzi, mi correggo; lei potrebbe esserlo… Ma comunque non credo che riesca a trovare un avvocato così temerario da azzardare un ricorso in Cassazione.